Tribunale di Modena del 2005 (21/03/2005)


Tenuto conto della diversa formulazione dell'art. 407, comma 2, c.c. rispetto a quella dell'art. 419 c.c., che impedisce la pronuncia dell'interdizione o dell'inabilitazione senza previo esame dell'incapace, può farsi luogo alla nomina di un amministratore di sostegno anche senza previa audizione del beneficiario.

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