Tribunale di Marsala del 2005 (07/06/2005)


Nell'assemblea della società a responsabilità limitata il diritto di voto spetta, relativamente alle quote che siano state date in usufrutto, unicamente all'usufruttuario. Costui esercita un diritto che gli appartiene, non già esprimendo il voto quale rappresentante del nudo proprietario. Questa situazione non fa comunque venir meno l'obbligo dell'usufruttuario di astenersi da condotte abusive, ingiustamente lesive del diritto del nudo proprietario. Costituisce abuso del diritto di usufrutto l'esercizio del diritto di voto potenzialmente lesivo del valore economico della quota del nudo proprietario (nel caso di specie l' abusività è stata ravvisata nella adozione di decisioni contrarie rispetto alle intenzioni dei titolari della nuda proprietà nelle materie essenziali per il prosieguo dell'attività sociale, quali l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche, paralizzando la funzione deliberativa assembleare tramite la contrapposizione di due schieramenti di peso paritetico). E' possibile l'attribuzione provvisoria in via cautelare al nudo proprietario dell'esercizio dei diritti spettanti all' usufruttuario della quota, in essi compresa la facoltà di esercitare i diritti di rappresentanza e di voto nell' ambito assembleare e con l'obbligo di provvedere alla corresponsione annuale di somma corrispondente alla quota parte degli utili sociali.

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