Tribunale di Lucca del 1988 (18/07/1988)


E' ammissibile lo scioglimento di una società in nome collettivo disposto con atto notarile ritualmente iscritto, senza dar corso alla liquidazione dei beni sociali, quando i soci affermino di avervi provveduto d' accordo, regolando con i terzi ogni rapporto di dare-avere. In caso di sopravvenienze attive allo scioglimento di società in nome collettivo non seguito dalla liquidazione dei beni sociali, il tribunale deve ordinare non già la revoca della cancellazione della società, bensì la cancellazione della iscrizione della delibera di scioglimento dal registro delle imprese.

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