Tribunale di Lecce del 2000 (10/10/2000)


Il sale and lease back in via generale è un contratto socialmente tipico. Tuttavia l'eventuale sussistenza di alterazioni dello schema negoziale accertate, in concreto (nella specie, si è evidenziato il difetto di strumentalità dei beni oggetto del lease back e la mancanza di potenziamento dei fattori produttivi dell'impresa attraverso l'investimento del ricavato della vendita, nonchè la mancata utilizzazione dei beni per attivare il leasing adossè), comportano la nullità del negozio, in quanto la complessa operazione di compravendita e di locazione finanziaria è finalizzata a costituire una garanzia reale a favore del creditore - locatore a fronte del finanziamento concesso. L'alienazione a scopo di garanzia, prevedendo l'attribuzione dei beni alla parte creditrice - locataria in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione (alias rate di mutuo), deve dichiararsi illecita perchè direttamente in contrasto con il divieto del patto commissorio sancito dall'articolo 2744 del codice civile. Da ciò deriva la nullità, per violazione del patto commissorio, dei contratti di vendita e dei conseguenti contratti di locazione intervenuti tra le parti.

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