Tribunale di Genova del 2013 numero 3389 (13/11/2013)



Il socio che, in sede di assemblea ordinaria, abbia manifestato il proprio assenso alla convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare sulla trasformazione e modifica dell’oggetto sociale, ha diritto di recesso ove poi in tale sede non abbia concorso alla deliberazione

Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero se, pur non essendo intervenuto in assemblea, abbia preventivamente espresso il proprio consenso a tale decisione, assenso che potrebbe anche configurarsi in termini di rinuncia preventiva, la cui sussistenza va accertata con certezza in una manifestazione di volontà del socio individuata come avente tale rilevante contenuto (nel caso di specie il Tribunale ha escluso che il diritto al recesso fosse venuto meno per il fatto che il socio recedente, nell’ambito di un’assemblea ordinaria, avesse espresso il suo consenso alla convocazione dell’assemblea straordinaria avente all’ordine del giorno la delibera legittimante il recesso).
In base all’art. 2437 ter, ultimo comma, c.c. il socio che recede dal contratto sociale, qualora sorga una contestazione in merito ai criteri attraverso cui determinare il valore della quota, può richiedere che tale valore venga accertato tramite relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale; l’esperto è chiamato in tal caso a provvedere anche sulla misura delle spese e sulla quota a carico di ciascuna delle parti.

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