Tribunale di Genova del 1996 (12/04/1996)


Il comportamento colposo dei chirurghi si pone come fonte di responsabilità extracontrattuale per l'ente convenuto, rilevando come fatto illecito lesivo del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 cost. come diritto soggettivo primario ed assoluto della persona umana, la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043. c.c.

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