Tribunale di Firenze del 1998 (10/06/1998)


La disciplina introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 - che ha modificato il delitto di usura, introducendo il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ed ha stabilito gli effetti per i contratti di mutuo della previsione di interessi usurari - é immediatamente applicabile anche ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore, nel senso che la richiesta e la ricezione di interessi, divenuti usurari secondo la nuova disciplina, integra gli estremi del reato di usura, costituendo una condotta antigiuridica in sé stessa indipendentemente dall' accordo sugli stessi. Peraltro, la clausola contrattuale che prevede interessi usurari secondo i nuovi criteri fissati dalla legge, è affetta da nullità parziale sopravvenuta e deve essere sostituita, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod.civ., con la prescrizione legale della misura massima degli interessi consentiti, e non con quanto previsto dall' art. 1815, co. 2, cod.civ. nella sua nuova formulazione, giacché la convenzione sugli interessi, essendo intervenuta prima della modifica legislativa, non era vietata dalla legge.

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