Tribunale di Como del 2007 (24/04/2007)


Nel (solo) caso di scoperta di sopravvivenze (o d'insorgenza di sopravvenienze) attive la cancellazione della società non è avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La legge nel caso di cancellazione ex art. 2495 c.c. collega a tale istanza l'effetto costitutivo dell'estinzione della società in quanto presume che non vi siano sopravvivenze (o sopravvenienze) attive. L'estinzione della società presuppone che, ai sensi dell'art. 2492, comma I, c.c., sia stata compiuta la liquidazione: qualora si scopra l'insussistenza di tale presupposto sostanziale la cancellazione è stata effettuata non validamente e si deve ordinarne la cancellazione dal registro delle imprese.

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