Tribunale di Como, sez. II del 2017 numero 1088 (13/07/2017)



Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, imposta dalla natura imperativa dell'art. 1815, comma II, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l’applicazione degli interessi di mora, giacché l'usurarietà del tasso deve essere valutata in riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

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