Tribunale di Catania del 1983 (03/08/1983)


Pur dovendosi riconoscere che possono sussistere cause di invalidità del decreto con cui il tribunale ordina l'iscrizione di una società di capitali nel registro delle società, indipendentemente dal contenuto e dalla forma dell' atto di costituzione della società medesima e pur ammettendosi che, in presenza delle predette cause di invalidità, il tribunale possa revocare il decreto di iscrizione, si deve escludere che del potere di revoca, previsto dall' art. 742, Codice di procedura civile, il tribunale possa avvalersi nel caso in cui l' invalidità del decreto dipenda da una causa di nullità dell' atto costitutivo della società. In questo caso, in applicazione dell' art. 232, Codice civile, la causa di nullità può essere dedotta solo in sede contenziosa.

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