Tribunale di Cagliari del 1993 (19/01/1993)


Nell'ipotesi di scoppio di una bombola a gas, il proprietario dell'edificio, nel quale si sia verificata l'esplosione è responsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c. per i danni che siano derivati alle cose esistenti nell'appartamento adiacente in conseguenza della rovina.

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