Tribunale di Brindisi del 2014 (06/08/2014)



Non è di ostacolo alla commerciabilità di un bene la mancata esecuzione, al momento del trasferimento immobiliare, della formalità della cancellazione dell’ipoteca, quando la stessa sia estinta o divenuta inefficace, dal momento che, per quanto l’ipoteca si estingua, formalmente, solo con la suddetta cancellazione, in virtù dell’efficacia “costitutiva” della stessa, il vincolo deve ritenersi svuotato di ogni effettività e ridotto a mera “apparenza”.

In virtù del noto principio della cosiddetta natura dichiarativa e dell’effetto retroattivo della divisione, ogni condividente è considerato titolare esclusivo dei beni, assegnatigli concretamente in sede di divisione, non dal momento della divisione giuridica dei beni in comunione, ma retroattivamente, dal momento in cui è sorta la comunione, pertanto l’eventuale esistenza di un’ipoteca concessa da uno dei condividenti sulla propria quota pro indiviso non costituisce ostacolo giuridico effettivo alla circolazione del bene concretamente assegnato ad un altro dei ex comunisti e da questi alienato ad un terzo.

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