Tribunale di Alba del 1995 (10/02/1995)


Il socio di società di persone è legittimato ad esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2260, codice civile, anche quando non rivesta la qualifica di amministratore, purché l'azione sia diretta alla reintegrazione del patrimonio della società leso dall'atto di mala gestio. In forza di interpretazione analogica dell'art. 2395, codice civile, dettato per la società per azioni, l'azione individuale per responsabilità extracontrattuale spetta anche al socio di società di persone.

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