Cosa accade se colui che è semplicemente chiamato
muore senza avere ancora accettato l'eredità (ma neppure avervi fatto rinunzia, anche se il trasmissario potrà in tal caso farne revoca ex
art.525 cod.civ.)? L'eventualità è assunta in considerazione dall'
art.479 cod.civ. , norma che prevede
la trasmissione del diritto di accettazione (che ben potrebbe intervenire anche tacitamente
nota1)
in favore degli eredi del chiamato. Nonostante il letterale tenore della disposizione, il fenomeno determina il subingresso degli eredi non soltanto nel diritto di acquistare l'eredità,
bensì anche nell'intera posizione giuridica del chiamato (comprensiva di tutti i poteri di vigilanza, di cautela, di amministrazione di cui all'art.
460 cod.civ.). Per questo motivo tra gli interpreti si fa comunemente riferimento al concetto di
trasmissione della delazione, intesa come insieme di poteri giuridici
nota2.
I soggetti a favore dei quali l'istituto ha modo di operare sono unicamente gli eredi del chiamato, indipendentemente dal titolo della successione mortis causa (se cioè essa proceda per legge o per testamento). E' dunque escluso da un lato che la trasmissione possa intervenire per atto tra vivi (caso mai ricorrendo l'ipotesi della donazione, della vendita o comunque della cessione dei diritti di successione di cui all'
art.477 cod.civ.)
nota3, dall'altro che essa possa aver luogo a titolo particolare, vale a dire di legato. La trasmissione della delazione è in grado di operare anche nel caso in cui l'istituzione d'erede sia stata fatta sotto condizione sospensiva. Al riguardo l'art.
139 disp. att. cod.civ.
apri, dettando una regola contraria rispetto a quella dell'art.
853 del codice civile del 1865, espressamente stabilisce che i diritti scaturenti da una disposizione testamentaria sotto condizione si trasmettono agli eredi dell'onorato
nota4.
Svolte queste premesse relative alla messa a fuoco del fenomeno occorre chiarirne la portata.
Note
nota1
Circa il fatto che gli eredi del chiamato possano accettare l'eredità loro devoluta jure trasmissionis la giurisprudenza è assolutamente univoca: cfr. Cass.Civ. Sez.II,
7075/99 , Cass.Civ. Sez.II,
1628/85).
top1 nota2
Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.239, Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.146. E' chiaro infatti che la trasmissione determina il subingresso non già in una serie di diritti aventi natura patrimoniale, bensì nella posizione di chiamato ricomprendente tanto situazioni giuridiche patrimoniali quanto non patrimoniali (Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.296). Altri tuttavia sottolineano che sarebbe comunque possibile ravvisare una rilevanza patrimoniale alla delazione, in quanto valore economico già acquisito nel patrimonio del chiamato (così Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.77; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.122).
top2 nota3
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.224.
top3 nota4
Grosso-Burdese, op.cit., p.165.
top4 Bibliografia
- CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
- FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm. cod. civ. Scialoja Branca, 1997
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
Prassi collegate