Titoli rappresentativi della merce



L'art. 1527 cod.civ. , in materia di vendita su documenti, fa riferimento al "titolo rappresentativo della merce" nonché agli "altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi".

E' il caso di rammentare che l'art. 1996 cod.civ. descrive i titoli rappresentativi di merci come quelle cartulae che "attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo".

Detti titoli possono essere individuati nel duplicato della lettera di vettura o nella ricevuta di carico all'ordine (artt. 1691 e 1684 cod.civ.), che si trasferiscono mediante girata; nella polizza di carico e nella polizza ricevuto per l'imbarco (art. 458 e ss. cod.nav.); nell' ordine di consegna ( delivery order ) (art.466 cod.nav, ); nella lettera di trasporto aereo (art.956 cod.nav.); nella fede di deposito e nella nota di pegno che riguarda i depositi nei magazzini generali (artt. 1790 e ss. cod.civ.) nota1 .

Quanto a queste ultime, ai sensi dell'art. 1792 cod.civ. , esse possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Polizza di carico, polizza ricevuto per l'imbarco, ordine di consegna ( delivery order ) e lettera di trasporto aereo vengono invece emessi sia nominativamente, sia come titoli all'ordine ovvero anche al portatore nota2 .

La vendita su documenti ha luogo soltanto quando l'oggetto di essa è rappresentato da alcuno di detti titoli che, per così dire, "incorpora" il diritto ad ottenere la consegna delle cose, essendo idonei al trasferimento secondo le leggi che ne governano la circolazione.

Deve conseguentemente essere esclusa la ricorrenza della vendita su documenti in tutte quelle ipotesi in cui il documento fornito dal venditore non rivesta le anzidette qualità, come accade per i c.d. titoli rappresentativi impropri (art.2002 cod.civ.), che non sono altro se non meri documenti di legittimazione. La funzione di questi non è quella di permettere la circolazione della merce che si trova in viaggio ovvero depositata presso magazzini, bensì semplicemente di agevolare, sotto il profilo probatorio, l'esecuzione del contratto, consentendo l'identificazione dell'acquirente che ha diritto alla consegna oppure di rintracciare la merce attestando la quantità o la qualità della stessanota3 .

In particolare il c.d. "stabilito", che consiste nel documento sottoscritto dalle parti e rilasciato all'acquirente, è in sostanza una clausola con la quale viene prestato l'assenso preventivo alla cessione del contratto (art.1407 cod.civ. ) in forza di una semplice girata (all'ordine) intesa ad instaurare una vera e propria circolazione del contratto. E' palese come si tratti di una situazione del tutto divergente rispetto a quella che si instaura per il tramite della girata di un titolo rappresentativo proprio. Quest'ultimo rende possibile la trasmissione del diritto ad ottenere la consegna della merce, rendendo per così dire "astratto" il diritto ad ottenere la disponibilità materiale dei beni oggetto della negoziazione, vale a dire del tutto indipendente dal contesto del contratto di vendita. Lo stabilito, titolo rappresentativo improprio, produce invece una vera e propria cessione del contratto, realizzando la sostituzione di uno dei contraenti nello stesso congegno contrattuale. Non v'è alcuna astrattezza, permanendo l'identico contesto causale originario nota4 .

Tra gli altri documenti che il venditore deve rimettere al compratore, a mente dell'art. 1527 cod.civ. può essere ricordata la polizza di assicura­zione della merce contro i danni nonché gli ulteriori documenti aventi rilevanza fiscale, quali la bolla di accompagnamento e la fattura nota5.

Note

nota1

Cfr.Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.85.
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nota2

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.542.
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nota3

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.182, il quale ritiene che la parti potrebbero prevedere con apposita clausola l'assoggettamento alle regole della vendita su documenti anche una contrattazione su documenti non rappresentativi, citando ad esempio la vendita con clausola "pagamento contro distinta pesi".
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nota4

Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.179.
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nota5

In questo senso Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.408, il quale ritiene che fra gli altri documenti indicati dall'art.1527 cod.civ. debbano essere ricompresi tutti i documenti utili alla migliore disponibilità o godimento della merce.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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