Quanto al tema del
tempo dell'adempimento occorre distinguere innanzitutto il caso in cui l'obbligazione ha carattere di durata
(ad es. obbligo del locatore, del lavoratore), da quello in cui l'obbligazione si esaurisce puntuativamente,
uno actu, con il compimento di un'attività determinata.
Nella prima ipotesi è necessario determinare tanto il momento iniziale, quanto quello finale della prestazione dovuta. Nel secondo caso, rilevandosi che, in ogni caso, sembra difficile non ipotizzare una scansione temporale tra assunzione dell'obbligazione e adempimento della stessa, il tempo dell'adempimento viene usualmente indicato nel titolo costitutivo dell'obbligazione.
Se questa indicazione fa difetto la legge prevede, come vedremo, la regola dell'adempimento immediato (I comma art.
1183 cod. civ. : quod sine die debetur, statim debetur )
Quando l'intervallo che intercorre tra il tempo in cui sorge l'obbligazione ed il momento in cui occorre porre in essere l'adempimento è pattiziamente stabilito, ha luogo la fissazione di un termine
nota1 . Giova osservare che il termine in discorso
non è già il termine inteso come elemento accidentale volto a determinare l'inizio o la fine dell'efficacia di un atto , bensì il
termine di adempimento, volto piuttosto a specificare il tempo dell'adempimento di un'obbligazione
nota2 dedotta in un accordo che si pone come pienamente produttivo di effetti anche anteriormente al tempo fissato per l'adempimento.
Note
nota1
Breccia,
Le obbligazioni, in Trat. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 509.
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In tal senso Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 210.
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