Tassazione per periodo d’imposta


Il reddito d’impresa è determinato autonomamente per ciascun periodo d’imposta in base al risultato del bilancio di esercizio (differenza tra componenti positive e negative) ed apportando le variazioni dettate dalla legge fiscale per determinare gli elementi di reddito in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

A tal fine è necessario individuare i beni facenti parte del patrimonio dell’impresa e, quindi, applicare le regole dettate dal legislatore fiscale. In conseguenza del principio più generale dell’annualità dell’imposta e dell’autonomia dell’obbligazione tributaria, anche il reddito complessivamente prodotto nella vita di un’impresa è distribuito tra un periodo d’imposta e l’altro.

Ciascun periodo d’imposta ha, quindi, autonoma rilevanza e genera un’autonoma obbligazione tributaria, salvo le seguenti deroghe:
  • riporto perdite di esercizi precedenti di imprese commerciali in contabilità ordinaria;
  • facoltà di compensare, nel momento del pagamento, i crediti d’imposta con l’imposta dovuta;
  • liquidazione volontaria o concorsuale (artt. 182 e 183, D.P.R. n. 917/1986).

Di norma il periodo d’imposta coincide con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), indipendentemente dalla durata effettiva dell’esercizio, ma l’esercizio di impresa può anche essere a cavallo di due anni solari (art. 7, D.P.R. n. 917/1986). Infatti, anche se l’esercizio inizia o cessa durante l’anno, il reddito d’impresa è sempre relativo all’intero periodo d’imposta e non va ragguagliato in base all’effettiva durata, ad esempio nel caso di inizio dell’attività durante l’anno, morte dell’imprenditore, cessazione volontaria, fallimento, ecc.

In deroga la legge dispone il ragguaglio nota1, alla durata dell’esercizio inferiore o superiore ai dodici mesi, solo per alcune componenti positive o negative (art. 110, comma 5, D.P.R. n. 917/1986), quali:
  • i redditi immobiliari determinati catastalmente (art. 90, D.P.R. n. 917/1986);
  • i redditi delle imprese di allevamento determinati forfetariamente (art. 56, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, modificato ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 247/2005);
  • le quote di ammortamento ordinario dei beni materiali strumentali (art. 102, comma 1, D.P.R. n. 917/1986);
  • le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (art. 102, comma 6, D.P.R. n. 917/1986);
  • le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104, D.P.R. n. 917/1986);
  • gli accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, D.P.R. n. 917/1986);
  • gli accantonamenti a fronte di spese per lavori ciclici di manutenzione di navi ed aeromobili (art. 107, comma 1, D.P.R. n. 917/1986);
  • gli accantonamenti eseguiti da imprese concessionarie di opere pubbliche (art. 107, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).


Note

nota1

Il ragguaglio va commisurato alla durata dell’esercizio, mentre è indifferente quanto tempo il bene sia rimasto nel patrimonio dell’impresa (ad esempio per essere stato ceduto o acquistato a metà esercizio).
top1

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tassazione per periodo d’imposta"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti