Nell’ambito del reddito d’impresa l’imputazione all’esercizio delle operazioni è effettuata tenendo conto della loro
esecuzione nota1, senza considerare l’effettiva entrata o uscita monetaria (
cassa) ed indipendentemente dalla successiva evoluzione del rapporto contrattuale (ad esempio per vizi della cosa consegnata) (art. 109, D.P.R. n. 917/1986).
Salvo le
deroghe tassativamente previste (compensi ad amministratori, interessi di mora, contributi associativi e sindacali, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, ecc.), il principio di competenza identifica il periodo d’imposta in cui
inderogabilmente devono essere imputati tutti i componenti positivi e negativi di reddito.
Il mancato rispetto e l’imputazione di costi e ricavi ad esercizi non di competenza, consente al Fisco di considerare indeducibili i costi e recuperare a tassazione i ricavi nel periodo d’imposta in cui andavano effettivamente dichiarati.
Per contro l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare a tassazione componenti positivi di reddito solo imputandoli all’esercizio di competenza e non ad esercizi successivi, vale a dire che non potrà recuperare a tassazione in qualsiasi periodo d’imposta successivo i redditi non tassati nell’esercizio di competenza
nota2.
Il legislatore fiscale detta regole specifiche per stabilire in quale esercizio vadano inderogabilmente imputate le operazioni che l’impresa pone in essere. In particolare, per individuare l’esercizio di competenza la legge stabilisce:
- in primo luogo tassativi e specifici criteri differenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Di norma elemento distintivo tra la cessione di beni e la prestazioni di servizi è la prevalenza dell’obbligazione rispettivamente di dare o di fare;
- accanto a questi è altresì necessario che le componenti attive o passive di reddito siano certe ed oggettivamente determinabili nel loro ammontare.
Note
nota1
I componenti positivi o negativi devono risultare da atti o documenti idonei alla loro quantificazione, ad esempio contratti, fatture, note, ecc. (R.M. 11 marzo 1981, n. 9/375).
A differenza della legge fiscale, il codice civile si limita a stabilire l’imputazione secondo competenza senza alcuna altra precisazione (cfr. art. 2423 bis, n. 3, cod. civ.). Pertanto la divergenza tra la competenza fiscale, fondata sull’ulteriore requisito della certezza, e quella del conto economico verrà evidenziata attraverso il meccanismo delle variazioni.
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In dottrina in tal senso cfr. R. Lupi, Diritto Tributario, Parte speciale, Milano, 2002; contra G. Falsitta, in La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi, Cedam, Padova, 1986, secondo cui l’emersione di redditi sfuggiti a tassazione produce necessariamente sopravvenienze o plusvalenze tassabili.
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