Tar Campania del 2003 numero 11259 (26/08/2003)


Va condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, una P.A. che abbia pubblicato un bando di gara illegittimo ed abbia celebrato e concluso la procedura di gara, giungendo a ingenerare nell'impresa rimasta aggiudicataria, che aveva partecipato alla gara in buona fede, il legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e sulla validità dello stipulando contratto.Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula del contratto o in relazione alla invalidità dello stesso, è limitato all'interesse negativo, consistente nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali; tale danno va adeguatamente provato, onde, nel caso di mancata prova del danno da perdita di favorevoli occasioni contrattuali, nulla a tale titolo potrà riconoscersi alla parte ricorrente. Può tuttavia, in via presuntiva, ritenersi sussistente un danno a titolo di spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara nel caso di impresa che risulti aver partecipato alla gara, poi annullata dall'Amministrazione, con un'offerta ritenuta da quest'ultima valida e meritevole di aggiudicazione.

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