Straordinaria amministrazione dei beni ereditari del chiamato



Si reputa comunemente che il riferimento del II comma dell'art. 460 cod.civ. all'attività di amministrazione temporanea dei beni ereditari da parte del chiamato valga a conferire a costui la legittimazione a porre in essere anche atti qualificabili nella amministrazione straordinaria. Ciò a condizione che siano finalizzati alla conservazione del patrimonio ereditario nota1.

Disputata è invece l'interpretazione del prosieguo della norma predetta, laddove menziona la possibilità da parte del chiamato di domandare l'autorizzazione giudiziale per procedere all'alienazione dei beni ereditari "che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio". Secondo un'opinione l'esclusività del caso ipotizzato dalla legge manifesterebbe l'impossibilità di un'interpretazione estensiva. In definitiva l'unico atto di amministrazione straordinaria consentito sarebbe proprio la vendita del cespite ereditario alle riferite condizioni, previo ottenimento del necessario provvedimento del giudice nota2.

La tesi opposta si impernia sulla finalità della disposizione. Poco importerebbe la qualità dell'atto (se cioè qualificabile come di ordinaria o di straordinaria amministrazione); sarebbe unicamente importante lo scopo del medesimo. Soddisfando quest'ultimo esigenze di conservazione ben potrebbe il chiamato attivarsi anche mediante atti diversi dalla vendita (come la permuta, la costituzione di diritti reali minori, etc.). E' stato significativamente fatto l'esempio della stipulazione, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, di un mutuo ipotecario per provvedere alle indispensabili riparazioni di un edificio nota3.

La richiesta di autorizzazione deve essere avanzata, venendo in esame beni ereditari, al Tribunale competente ai sensi dell'art. 747 c.p.c. .

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.153. D'altronde è la stessa temporaneità dell'attività di amministrazione a conferire a quest'ultima un carattere necessariamente conservativo.
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nota2

Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.80; Grosso-Burdese, op.cit., p.155.
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nota3

Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.210 e Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.132, Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.239.
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Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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