Sordo che non sa leggere - interprete -




Se la parte priva dell'udito non sa o non è in grado di leggere nota1 personalmente l'atto, come prescritto dal primo comma dell'art. 56 l.n. , allora è necessaria la presenza di un interprete, il quale, tra i requisiti richiesti, deve essere persona abituata a trattare col sordo e sappia effettivamente farsi intendere dal medesimo con segni e gestinota2.

Non sarà possibile rinunciare ai testimoni, in quanto un soggetto parte non sa leggere.



L'interprete quindi, in linea di massima, non è persona estranea al soggetto privo dell'udito e deve essere in grado di far comprendere al sordo il contenuto dell'atto e comunque deve coadiuvare il notaio nel rapporto con il soggetto privo dell'udito, che non sa o non può leggere.

Note

nota1

La dizione usata dal secondo comma dell'art. 56 l.n. vale ovviamente per entrambe le ipotesi.
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nota2

L'art. 56 l.n. in questo caso si disinteressa completamente del fatto che la parte sappia o meno sottoscrivere l'atto.
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