Il I comma dell'art.
2296 cod. civ. prevede che l'atto costitutivo della società debba essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento ai fini dell'iscrizione presso il registro delle imprese
a cura degli amministratori. A carico di costoro sussiste dunque un vero e proprio
obbligo giuridico di provvedere all'esecuzione della pubblicità. La mancata effettuazione dell'incombente (che consiste unicamente nella richiesta di iscrizione e non già nell'esecuzione della formalità, ciò che è compito dell'Ufficio) conduce ad una duplice responsabilità di
natura civilistica (il risarcimento degli eventuali danni)
nonchè penale (cfr. l'ammenda di cui all'art.
2626 cod. civ. ). Gli ulteriori commi della norma pongono regole accessorie.
Il II comma della norma
in esame prescrive infine che
ciascun socio possa provvedere al deposito ai fini dell'iscrizione a spese della società se gli amministratori non vi abbiano provveduto nel termine di legge. Non si tratta di un obbligo, ma di una vera e propria
facoltà connessa con il diritto di ciascun socio a che la società possa considerarsi esistente come regolare, con tutto ciò che ne segue a livello di responsabilità per le obbligazioni sociali.
Infine, ai sensi del III comma dell'art.
2296 cod. civ. , obbligato al deposito
è anche il notaio quando la stipulazione della costituzione sia avvenuta per atto pubblico. Secondo la prevalente interpretazione, fondata sul tenore letterale della norma ("anche"), si tratterebbe di un obbligo sottoposto alla condizione consistente nell'inerzia dell'amministratore (oltre che all'utilizzo della forma dell'atto pubblico. Deve tuttavia riferirsi come, nella prassi, si reputi comunemente affidato all'ufficiale rogante (ed indipendentemente dal fatto che l'atto costitutivo sia stato stipulato per scrittura privata autenticata ovvero per atto pubblico) l'incarico professionale di procedere all'iscrizione presso il registro delle imprese, di modo che la mancata esecuzione della formalità potrà originare una responsabiità professionale.
Giova infine osservare come, nell'inerzia di tutti i soggetti obbligati,
l'iscrizione dell'atto costitutivo ben potrebbe anche essere eseguita d'ufficio ex art.
2190 cod. civ. . Il giudice del registro il quale fosse venuto a conoscenza della costituzione della società potrebbe dunque invitare l'amministratore a richiedere l'iscrizione del relativo atto, in difetto di che vi provvederebbe con decreto
nota1.
Note
nota1
Cfr. Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 295; Bavetta, La società in nome collettivo, in Tratt. di dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 133.
top1 Bibliografia
- BAVETTA, La società in nome collettivo, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, 1985
- FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955
Prassi collegate