Simulazione soggettiva (interposizione fittizia di persona)



Dall’elusione vanno esclusi i comportamenti riconducibili alla simulazione. Come nella simulazione civilistica, anche in ambito tributario la simulazione (relativa) può essere soggettiva od oggettiva.

Si ha simulazione relativa soggettiva nota1 e precisamente interposizione fittizia di persona quando vi è divaricazione tra la situazione esteriore e la situazione sostanziale con riguardo al soggetto titolare dei redditi (art. 37, commi 3 e 4, D.P.R. n. 600/1973).

A differenza della simulazione civilistica non è necessario un accordo simulatorio trilaterale (ad esempio, Tizio vende a Caio simulatamene ma entrambi sono d’accordo con Sempronio che questi sia il vero acquirente), ma è sufficiente che vi sia divergenza tra titolare apparente ed effettivo dei redditi nota2.

In tal ipotesi il Fisco in qualità di terzo può agire per far valere la simulazione davanti al Giudice tributario, senza un preventivo ed autonomo accertamento innanzi al Giudice civile nota3. Vale a dire che in sede di rettifica o di accertamento, l’ufficio può imputare al contribuente redditi di cui altri soggetti appaiono titolari se prova (anche con presunzioni gravi, precise e concordanti) che ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

Le persone interposte, se hanno pagato le imposte per i redditi successivamente imputati al vero titolare, hanno diritto al rimborso. Questo può essere effettuato solo dopo che è divenuto definitivo l’accertamento nei confronti del vero titolare e non oltre l’imposta effettivamente riscossa a seguito di tale accertamento.

Note

nota1

Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza la norma vale esclusivamente per l’interposizione fittizia e non per l’interposizione reale (cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit.; Cass. 3 aprile 2000, n. 3979).
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nota2

Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit.
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nota3

Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, terza edizione, Cedam, Padova, 1999.
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