Simulazione oggettiva e interposizione di persona



A differenza della simulazione soggettiva, nella simulazione relativa oggettiva nota1 (o reale), l’accordo simulatorio riguarda l’oggetto del contratto (cioè la prestazione). Ad esempio, nell’atto di compravendita è dichiarato un prezzo inferiore al reale per evadere l’imposta di registro, ma esiste un accordo nascosto (dissimulato) ove è indicato il prezzo vero della vendita.

Diversa dall’ipotesi della simulazione è quella del contratto qualificato erroneamente dalle parti al fine di includere il reddito in una diversa categoria
per godere di indebiti vantaggi fiscali, ad esempio per non subire alcuna
ritenuta d’acconto si qualifica un rapporto di lavoro dipendente come
d’impresa. In tal caso, il Fisco può riqualificare correttamente il rapporto
giuridico ed attribuire il reddito alla sua esatta categoria di appartenenza secondo
il disposto ex art. 6, D.P.R. n. 917/1986 nota2.

Interposizione di persona

nota3

In sede di rettifica o di accertamento, l’ufficio può imputare al contribuente redditi di cui altri soggetti appaiono titolari se prova, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne è l’effettivo possessore per interposta persona (art. 37, commi 3 e 4, D.P.R. n. 600/1973). Vale a dire che anche il Fisco in qualità di terzo può agire per la simulazione davanti al Giudice tributario, senza che sia necessario un preventivo ed autonomo accertamento innanzi al Giudice civile nota4. Secondo la dottrina la norma vale esclusivamente per l’interposizione fittizia e non per l’interposizione reale nota5.

Le persone interposte, se hanno pagato le imposte per i redditi successivamente imputati al vero titolare, hanno diritto al rimborso. Questo può essere effettuato solo dopo che è divenuto definitivo l’accertamento nei confronti del vero titolare e non oltre l’imposta effettivamente riscossa a seguito di tale accertamento.

Note

nota1

A fronte di divergenti trattamenti fiscali, a seconda del soggetto cui faccia capo un certo reddito, la frode alla legge ex art. 1344 c.c. non è ravvisabile per il solo fatto che un atto negoziale (reale e non simulato) sposti la titolarità del bene al contribuente favorito, occorrendo una legge che direttamente od indirettamente neghi la facoltà di trasmigrare con l’atto stesso dall’uno all’altro regime di tassazione (Cass. 3 aprile 2000, n. 3979).
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nota2

Cfr. Comm. trib. di Napoli 6 settembre 1994, n. 126.
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nota3

L’Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la deducibilità del costo indicato da una società di persone commerciale per compensi agli amministratori (soci o non soci) per la parte in cui questi superino il limite al di là del quale non possono essere ritenuti più inerenti l’attività dell’impresa (Cass. 27 settembre 2000, n. 12813).
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nota4

Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit.
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nota5

Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit.
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