Scioglimento del contratto



Lo scioglimento o l'estinzione del contratto corrisponde al fenomeno in forza del quale gli effetti del contratto vengono eliminati in maniera definitiva.

L'art. 1372 cod.civ. stabilisce che il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge .

E' possibile distinguere a questo proposito tra cause di estinzione volontarie, legali e giudiziali nota1.

Causa di estinzione legale ed automatica (nel senso sopra precisato) può essere considerata la morte della parte (ad esempio il decesso del mandatario)

Cause di estinzione giudiziali possono essere considerate l'annullamento e la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. Esse non operano automaticamente: l'azione di annullamento deve essere comunque proposta dalla parte nel cui interesse la causa di annullabilità è stata prevista (legittimazione relativa) né il giudice può rilevarla d'ufficio. Così anche il diritto di ottenere la risoluzione del contratto è rimesso all'apprezzamento della parte non inadempiente (o a quella che subisce le conseguenze economicamente svantaggiose dell'eccessiva onerosità che sia sopraggiunta).

Cause di estinzione volontarie possono essere invece considerate quelle che le parti possono introdurre nel congegno negoziale (es.: una clausola risolutiva espressa, un termine essenziale, una clausola condizionale o introduttiva di un termine finale di efficacia).

Particolare importanza, ai fini del tema in esame, assume la previsione di una clausola che attribuisca il diritto di recedere dal contratto ovvero di revocare la portata di una dichiarazione. Il recesso si configura variamente: una cosa è il recesso che riguarda contratti di durata, stipulati a tempo indeterminato. Sarebbe contrario ai principi generali che tali stipulazioni non potessero farsi venir meno in seguito alla valutazione di una delle parti che non ritenesse di proseguire ulterioremente il rapportonota2 . In queste ipotesi ciò che conta è la congruità del preavviso da dare all'altra parte. Differenti esigenze sono invece alla base del diritto di una parte di recedere per giusta causa : si tratta di una reazione rispetto all'illegittima condotta dell'altra parte che consente a colui che recede di liberarsi da un vincolo che ormai si palesa pregiudizievolenota3 .

A prescindere da queste eventualità, occorre riferire che, in esito alla conclusione del contratto (una volta che, in altri termini, le parti hanno concordato nel volersi sottoporre ad una condotta vincolata), non esiste la possibilità che una di esse, in difetto del consenso dell'altra, possa porre nel nulla il contrattonota4  .

Il mutuo consenso (art. 1372 cod.civ.) è appunto un atto di segno contrario rispetto a quello già stipulato, per il cui tramite le stesse parti del contratto stabiliscono di porlo nel nulla, eliminandolo dal mondo giuridico.

Note

nota1

Per l'esame delle varie cause di estinzione vedi Briganti, in Comm.cod.civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 607.
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nota2

In questo senso De Nova, voce Recesso, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol. XVI, p. 314 e Sangiorgi, Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965, p. 129 e ss.. Quest'ultimo A. sostiene che nei contratti di durata il recesso evita "l'eccessivo turbamento nell'economia dell'altro contraente".
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nota3

Così Tiraboschi, in Recesso e risoluzione nei contratti, a cura di De Nova, Milano, 1994, p. 1031.
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nota4

In tal senso Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, p. 127 e ss.; Maiorca, Il contratto. Profili della disciplina generale, Torino, 1996, p. 254, i quali fanno riferimento al principio dell'irrevocabilità del vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale.
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Bibliografia

  • BRIGANTI, Torino, Comm.cod.civ.a cura di Cendon, IV, 1999
  • DE NOVA, Recesso, Dig.disc.priv.sez.civ., XVI
  • MAIORCA, Il contratto.Profili della disciplina generale, Torino, 1996
  • SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950
  • TIRABOSCHI, Recesso e risoluzione nei contratti, Milano, 1994

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