Schema riassuntivodella tassazione degli atti di trasferimento di fabbricati

aggiornato al 15 gennaio 2014, not. Di Marco

Quali imposte sono dovute in relazione al trasferimento di un fabbricato? A quanto ammontano? Chi è tenuto al versamento?

Per distinguere chiaramente le varie ipotesi, e quindi individuare la corretta modalità di tassazione, si devono tenere presenti le seguenti classificazioni:

a) Distinzione di tipo soggettivo:
  • vendite compiute da privato a privato
  • vendite compiute da impresa a privato
  • vendite compiute da impresa ad impresa

b) Distinzione di tipo oggettivo:
  • vendita di immobili abitativi (e relative pertinenze)
  • vendita di immobili strumentali

Per quanto riguarda la seconda classificazione, relativa al tipo di immobile oggetto della vendita, si adotta il criterio di distinzione in base alla categoria catastale:
  • si considerano “abitativi” tutti gli immobili compresi nelle categorie “A”, ad eccezione della categoria “A/10” (che identifica gli uffici e gli studi professionali);
  • si considerano “strumentali” gli immobili di categoria “A/10” e delle altre categorie “B”, “C”, “D” ed “E”, i quali sono destinati all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e non possono essere destinati a diversa attività senza una loro radicale trasformazione.
Sussistono alcuni dubbi circa la disciplina degli immobili rientranti in alcune categorie “C”, quali ad esempio i depositi e le cantine “C/2”, le autorimesse, le stalle e i magazzini “C/6” e “C/7”: si tratta di immobili che, considerati singolarmente, non hanno destinazione abitativa.
Tuttavia, si può ritenere (anche sulla base della posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate dopo un primo orientamento contrario) che se essi costituiscono pertinenze di immobili abitativi debbano ricevere lo stesso trattamento fiscale del bene principale
. Il dubbio permane qualora non si tratti della prima pertinenza di una determinata categoria catastale (es. il secondo box abbinato ad un appartamento; il solaio di pertinenza di un appartamento al quale è già abbinata una cantina).

Conseguenze pratiche:
a)il trasferimento del solo immobile di categoria “C” (box, cantina, ecc.) – non destinato a pertinenza di abitazione - dovrà essere certamente trattato come trasferimento di bene strumentale;
b)il trasferimento congiunto di immobile abitativo e di sua pertinenza (box, cantina, ecc.) determina, anche con riferimento alla pertinenza, il trattamento fiscale dell’immobile abitativo;
c)il trasferimento congiunto di immobile abitativo e più pertinenze (se di tipo diverso: es. un box C/6 e un solaio C/2) determina, anche con riferimento a tutte le pertinenze, il trattamento fiscale dell’immobile abitativo;
d)il trasferimento congiunto di immobile abitativo e più pertinenze (della stessa specie: es. due box, una cantina e un solaio) determina, anche con riferimento a tutte le pertinenze, il trattamento fiscale dell’immobile abitativo.
N.B. Se si tratta di abitazione per la quale ricorrono i presupposti per le agevolazioni “prima casa”, queste agevolazioni si potranno applicare solo per una pertinenza di ciascuna specie; la seconda pertinenza della stessa specie dovrà ricevere il trattamento dell’immobile abitativo, ma senza agevolazioni;
e)il trasferimento del solo immobile di categoria “C”, acquistato da soggetto che dichiara (in modo veritiero) di destinarlo a pertinenza di altro suo immobile di natura abitativa, deve essere trattato come il trasferimento dell’immobile abitativo. N.B. Se si tratta di pertinenza appartenente alla stessa categoria di altra pertinenza già esistente della stessa abitazione, si applicherà il trattamento tributario degli immobili abitativi ma non si potranno estendere alla nuova pertinenza i benefici fiscali eventualmente applicati al momento dell’acquisto del bene principale e della prima pertinenza di tale categoria catastale.


IVA – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

In passato, il problema più delicato consisteva nel distinguere le ipotesi di cessione di immobili con applicazione dell’IVA (e, quindi, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) dalle ipotesi di esenzione dall’IVA con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
La legge finanziaria del 2006, e il c.d. “decreto Bersani” (D. Lgs. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 11 agosto 2006 e in vigore dal 12 agosto 2006) hanno apportato considerevoli modifiche alla disciplina fiscale del trasferimento di immobili.
Ulteriori novità sono state apportate dal c.d. “collegato alla finanziaria 2007”, emanato con D.L. 262 del 3 ottobre 2006, in vigore da tale data, poi convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2006 n. 286 e dalla “Legge Finanziaria 2007” (L. 27 dicembre 2006 n. 296).
Ulteriori novità sono state apportate dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “decreto sviluppo 2012”), convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 11 agosto 2012), il quale ha ampliato l’ambito della imponibilità ai fini IVA ricorrendo alla figura – che il decreto “Bersani” aveva già previsto) della opzione per l’assoggettamento ad IVA: si affida al soggetto alienante (che sia appunto un soggetto IVA) la facoltà di scegliere se assoggettare il trasferimento (in precedenza considerato esente ai fini IVA) all’imposizione con IVA.

La normativa (in materia di imposta di registro, non in materia di IVA) è stata letteralmente “rivoluzionata” con decorrenza dal 1 gennaio 2014 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 26, comma 1, d.l. 104/2013, convertito in L. 8 novembre 2013 n. 128 (che ha modificato l’art. 10 D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23): l’abituale ripartizione tra imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale risulta in molti casi superata dall’applicazione della sola imposta di registro, la quale “assorbe” le altre due e l’imposta di bollo. Il quadro normativo che risulta dalla ultima modifica determina una maggiore differenza di trattamento tra le ipotesi di trasferimento soggette ad imposta di registro e quelle soggette ad imposta IVA.

La nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2014 esclude l’applicazione di qualsiasi esenzione o agevolazione – anche se prevista da leggi speciali – che non sia espressamente disciplinata nelle disposizioni di nuova emanazione. In particolare, restano in vigore le agevolazioni “prima casa” e quelle per i coltivatori diretti e gli i.a.p. iscritti nella apposita sezione dell’INPS.
Vengono invece meno le agevolazioni e le esenzioni previste per gli acquisti dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, per gli acquisti compiuti dalle ONLUS; le agevolazioni relative al trasferimento di beni di interesse storico-artistico, quelle relative ai trasferimenti compiuti tra coniugi o a favore dei figli in esecuzione degli accordi e/o dei provvedimenti di separazione e di divorzio.

Per comprendere meglio il significato delle indicazioni che seguiranno è bene considerare:

  • “costruttrice” l’impresa che ha realizzato la nuova edificazione del fabbricato;
  • “ristrutturatrice” l’impresa che vi ha realizzato, anche mediate appaltatori esterni, “interventi di recupero” (restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 31, lettere c), d), e) L. 457/1978. La natura degli interventi di recupero può essere desunta dalla documentazione urbanistica presentata. Si deve quindi chiedere tempestivamente al venditore copia delle DIA o dei permessi riguardanti l’immobile.

La normativa attuale (anche alla luce dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha espresso con le Circolari 27/E del 4 agosto 2006 e 12/E del 1 marzo 2007 e con quella emanata da ultimo, n. 18/E del 2013) si può sintetizzare in base alle tabelle riportate nelle ultime pagine di questa dispensa.

Con riferimento ai trasferimenti di immobili strumentali si rendono necessarie alcune annotazioni:

1) Per quanto attiene alle vendite di immobili strumentali da parte di privati, le norme entrate in vigore nel 2006 non hanno determinato aumenti dell’imposta ipotecaria.


Infatti, la previsione dell’aliquota del 3% (anziché del 2%) è prevista dal nuovo art. 1Bis della Tariffa allegata al T.U. delle imposte ipotecaria e catastale, il quale fa riferimento solo ai trasferimenti di cui all’art. 10, primo comma, n. 8ter del T.U. sull’IVA: ne consegue che la nuova aliquota si applica solo alle cessioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA (anche ove esenti da tale imposta) e non alle cessioni compiute da privati.
Allo stesso modo, se è un privato a vendere l’immobile ad una società di leasing, non si determinerà la riduzione di metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale. Sembra invece corretto affermare che la riduzione si applichi comunque quando venga “riscattato” dall’utilizzatore il bene che la società di leasing ha acquistato da privato (vedi nota 3).

2) L’aliquota dell’IVA – nei casi di vendita da impresa costruttrice o ristrutturatrice non esente da IVA – è del 10% nei casi in cui la vendita avvenga a seguito di interventi di recupero (quindi nei casi in cui vende l’impresa ristrutturatrice) o nei casi di immobile (anche di nuova costruzione) avente i requisiti previsti dalla c.d. “legge Tupini”:
a)fabbricati con oltre il 50% della superficie totale dei piani fuori terra destinati ad abitazioni;
b)fabbricati con meno del 25% della superficie totale dei piani fuori terra destinati a negozi.
E’ la parte venditrice che deve attestare di avere realizzato un immobile rientrante nella disciplina della c.d. “legge Tupini”.

3) In alcune ipotesi di trasferimento di beni immobili strumentali, trova applicazione il meccanismo della inversione contabile (“reverse-charge”).
Si tratta della regola dettata dall’art. 17, quinto comma, del D.P.R. 633/1972 – Testo Unico IVA): si prevede che la fattura sia emessa dal soggetto cedente senza addebito dell’IVA, e che sia integrata dal soggetto cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Con il Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 2007, si è stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2007, tale meccanismo si applichi anche alle cessioni di fabbricati strumentali per le quali nel relativo atto il cedente esprima l’opzione per l’imposizione ad IVA (ipotesi di cui all’art. 10, primo comma, n. 8-ter, lettera d, del D.P.R. 633/1972).
L’art. 1, comma 156 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) estende – con decorrenza dal 1° marzo 2008 - il meccanismo del “reverse-charge” alle cessioni di beni strumentali effettuate nei confronti di cessionari che siano soggetti passivi di IVA i quali svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione di imposta in misura pari o inferiore al 25% (sono le ipotesi di cui all’art. 10, primo comma, n. 8-ter, lettera b, del D.P.R. 633/1972) .
Restano quindi escluse dal meccanismo del “reverse-charge”:
  • le cessioni effettuate entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione da parte delle imprese che hanno costruito i beni strumentali ceduti o che vi hanno effettuato interventi di recupero (anche tramite imprese appaltatrici);
  • le cessioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (privati).

ALTRI DATI RILEVANTI

Si riepilogano qui di seguito le ulteriori novità normative introdotte a partire dal 2006 con riferimento ai trasferimenti di fabbricati:

1) PREZZO - VALORE:
Nelle vendite di abitazioni e relative pertinenze stipulate:
  • tra persone fisiche;
  • tra impresa e persona fisica (nei casi in cui trova applicazione l’imposta di registro proporzionale e l’atto è esente da IVA);
è consentito indicare un “doppio prezzo”.

Dal prezzo determinato a fini commerciali (prezzo reale) si distingue il “valore” del bene determinato, ai fini della determinazione della base imponibile, dal valore catastale (rendita catastale x 126 se seconda casa; rendita catastale x 115,50 se prima casa). L’applicazione delle imposte sul valore catastale deve essere espressamente richiesta dalla parte acquirente in atto.
N.B. se il prezzo commerciale dichiarato in atto si rivela – in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – non veritiero, verranno applicate le imposte sul prezzo reale accertato, e non più sul valore catastale (è un concetto sul quale è bene insistere con i clienti, per dissuaderli dalla occultazione parziale del corrispettivo)
Nelle stesse ipotesi, si applica una riduzione del 30% degli onorari notarili.

2) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
In sintonia con le recenti disposizioni di legge “anti-riciclaggio”, si prevede l’obbligo di specificare nel corpo dell’atto di vendita, mediante dichiarazione sostitutiva resa dalle parti, il dettaglio dei pagamenti avvenuti (date, importi, modalità). Si ricorda che i pagamenti superiori ad euro 1.000,00 non possono avvenire né in contanti né con assegno trasferibile. E’ necessario ricorrere ad assegni non trasferibili, o ad assegni circolari, o a bonifici e strumenti di pagamento equivalenti.

3) SPESE DI MEDIAZIONE:
Sempre mediante dichiarazione sostitutiva resa dalle parti in atto, ciascuna di esse deve dichiarare se ha sostenuto spese di mediazione, e – in caso affermativo – per quale importo e a favore di quale mediatore
Con riferimento al mediatore dovranno essere indicati: i dati anagrafici con codice fiscale o partita IVA, il numero di iscrizione all’Albo, il numero e la data della fattura emessa, le modalità con cui il mediatore è stato pagato.
N.B. Dopo l’entrata in vigore del “decreto Bersani”, si è diffusa la prassi di negare la corresponsione di spese di mediazione (spesso pagate in nero). In sede di conversione, per limitare questa prassi (e quindi l’evasione fiscale che ne consegue) si è previsto che le spese di mediazione possano essere detratte dall’IRPEF, nella misura del 19%, calcolato su un importo massimo di euro 1.000. E’ importante ricordarlo ai clienti, in modo che scelgano di enunciare le spese di mediazione sostenute.

Ulteriori problemi possono nascere dalla norma della Legge Finanziaria 2007 che prevede a carico dei mediatori la responsabilità solidale per l’imposta di registro dovuta in sede di registrazione dei contratti preliminari che vengono sottoscritti con il loro ausilio.
Si può prevedere che nella prassi le parti dichiarino che, pur essendosi avvalse di mediatore, hanno stipulato il preliminare senza il suo ausilio.
E’ molto importante sensibilizzare i clienti sull’opportunità di anticipare l’intervento del notaio alla fase precedente la stipula del preliminare: il notaio potrà dare consulenza circa la tassazione del preliminare (specie se verrà incaricato di stipularlo in forma pubblica o autenticata), in modo da non pregiudicare alcuni effetti positivi che possono verificarsi in sede di tassazione del contratto definitivo (in particolare, con riferimento al “credito di imposta” che l’acquirente potrebbe vantare nei confronti dell’Erario).
---

4) PLUSVALENZA TASSATA:

In base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il venditore privato di un immobile da lui acquistato da meno di cinque anni deve considerare quale reddito soggetto a tassazione la plusvalenza realizzata mediante la vendita.
La plusvalenza oggetto di imposta è rappresentata dalla differenza tra il prezzo a cui l’immobile viene venduto e il prezzo pagato a suo tempo per acquistarlo (o il costo sostenuto per costruirlo). Al prezzo dell’originario acquisto o al costo dell’originaria costruzione si possono aggiungere i costi sostenuti per l’acquisto medesimo o incrementativi del valore dell’immobile (es. la parcella notarile dell’atto di acquisto, le spese di ristrutturazione, ecc.).
La tassazione non si applica se l’immobile è stato acquistato o costruito da oltre cinque anni, o se il venditore, pur avendolo acquistato o costruito da meno di cinque anni, lo abbia effettivamente utilizzato quale abitazione principale per oltre metà del tempo in cui ne è stato proprietario.

Le novità del 2006 sono due:
a) la possibilità, su richiesta del venditore espressa in atto, di applicare una imposta sostitutiva sulla plusvalenza pari al 20% (l’imposta sostitutiva era applicata nella misura del 12,5% fino al 2 ottobre 2006) della stessa, da versare al notaio che la versa come sostituto all’Erario, anziché versare l’imposta ordinaria l’anno successivo, in sede di pagamento dell’imposta sul reddito;
b) l’applicazione delle regole in esame anche a carico di chi vende l’immobile ricevuto per donazione (la norma serve ad evitare che vengano stipulate donazioni “ad arte” per fini elusivi). In questo caso, il periodo di cinque anni si calcola con riferimento alla data in cui il donante aveva acquistato o costruito e anche la plusvalenza si determina per differenza tra il prezzo incassato dal donatario e il costo originariamente sostenuto dal donante per l’acquisto o la costruzione. Valgono anche in questa ipotesi le regole sulla rilevanza dei costi incrementativi del valore dell’immobile.

La novità del 2007 è una:
c) la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 20% sussiste solo quando la plusvalenza deriva da vendita di fabbricati, non più quando è effetto della vendita di terreni edificabili
(come invece era fino al 31 dicembre 2006). La plusvalenza realizzata mediante vendita di terreni agricoli non era mai stata suscettibile di applicazione dell’imposta sostitutiva.

N.B. quando oggetto della vendita è un terreno, è importante chiedere al venditore se abbia fatto eseguire perizie di stima del terreno stesso. Oggi, stante la novità introdotta dalla Finanziaria 2007, questa informazione non ci serve più per calcolare l’imposta sostitutiva, ma solo al fine di dare informazioni corrette al venditore circa le imposte che dovrà pagare sul reddito realizzato sotto forma di plusvalenza.

5) LIMITI ALL’ACCERTAMENTO DI VALORE / RAPPORTI TRA PREZZO DELLA VENDITA E IMPORTO DEL MUTUO:
La regola fiscale che impedisce all’Agenzia delle Entrate di compiere accertamenti di valore se il prezzo dichiarato è almeno pari al valore catastale del bene si applica solo alle vendite di immobili abitativi e di loro pertinenze stipulate tra persone fisiche. Ciò significa che se il venditore è un’impresa, l’indicazione di un prezzo almeno pari al catastale non è più “tranquillizzante” come in passato (e comunque non lo era del tutto…).
Si prevede poi che, ai fini della dichiarazione IVA dell’impresa venditrice, il “valore normale” dell’immobile venduto non può essere inferiore all’importo del finanziamento chiesto dal compratore (l’Agenzia delle Entrate può procedere ad una rettifica d’ufficio della dichiarazione IVA della impresa venditrice in caso di dichiarazione di importo inferiore): ciò significa che se il compratore chiede un mutuo di 100.000 euro, il prezzo della compravendita non potrà essere inferiore a 100.000 euro (salvo che nel contratto di mutuo sia indicato anche uno scopo ulteriore rispetto all’acquisto, come per esempio la ristrutturazione dell’immobile acquistato).

6) INCREMENTO DELLE TASSE IPOTECARIE: a partire dal 3 ottobre 2006, l’importo della tassa ipotecaria, dovuta per gli adempimenti di voltura degli atti immobiliari, è elevato da euro 35 ad euro 55 per ogni formalità. E’ invece rimasto invariato (35 euro) il costo della formalità di trascrizione nei Registri Immobiliari.

TABELLE DI SINTESI

Per comodità di chi utilizza le tabelle seguenti, in esse sono riportate anche le modalità di tassazione di atti non traslativi (quali i contratti preliminari di compravendita immobiliare stipulati in forma notarile; atti di divisione) e di atti traslativi a titolo gratuito (donazioni).

COMPRAVENDITE DI FABBRICATI ABITATIVI (rectius: NON STRUMENTALI) E RELATIVE PERTINENZE

Tipo di immobileVenditoreAcquirenteOpzione IVARegime IVAReverse ChargeAliquota IVARegIpotCatBolloTassa Ipot
Qualunque fabbricato abitativoPrivatoChiunqueNon consentita9% (min 1000,00)50,0050,00
Qualunque fabbricato abitativo (esclusi A1, A8, A9)PrivatoPrivato con “prima casa”Non consentita2% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatriceSoggetto Iva - Privato senza “prima casa”IrrilevanteObbligatoriaNO10% (22% se bene di lusso)200,00200,00200,00230,0090,00
Fabbricato abitativo (non di lusso DM 1969) venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivato con “prima casa”IrrilevanteObbligatoriaNO4%200,00200,00200,00230,0090,00
Fabbricato abitativo venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditriceSoggetto Iva - Privato senza “prima casa”Non consentitaEsenteNO9% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo (esclusi A1, A8, A9) venduto entro 5 anni da ultimazioneImpresa rivenditricePrivato con “prima casa”Non consentitaEsenteNO2% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivato senza “prima casa”Senza opzione IVAEsenteNO9% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo (esclusi A1, A8, A9) venduto oltre 5 anni da ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivato con “prima casa”Senza opzione IVAEsenteNO2% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivato senza “prima casa”Con opzione IVAApplicata su opzione del venditoreNO10% (22% se bene di lusso)200,00200,00200,00230,0090,00
Fabbricato abitativo (non di lusso DM 1969) venduto oltre 5 anni da ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivato con “prima casa”Con opzione IVAApplicata su opzione del venditoreNO4%200,00200,00200,00230,0090,00
Fabbricato abitativo venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatriceSoggetto IVASenza opzione IVAEsenteNO9% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatriceSoggetto IVACon opzione IVAApplicata su opzione del venditoreSI10% (22% se bene di lusso)200,00200,00200,00230,0090,00
Fabbricato abitativo venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditriceSoggetto Iva - Privato senza “prima casa”Non consentitaEsenteNO9% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato abitativo (esclusi A1, A8, A9) venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditricePrivato con “prima casa”Non consentitaEsenteNO2% (min 1000,00)50,0050,00


COMPRAVENDITE DI IMMOBILI STRUMENTALI

(come si è detto in precedenza, si tratta degli immobili di categoria A/10 e di tutte le categorie B, C, D e E. Il trattamento fiscale degli immobili strumentali non si applica ai beni di categoria C ove essi siano destinati a pertinenza di abitazioni).
Tipo di immobileVenditoreAcquirenteOpzione IVARegime IVAReverse ChargeAliquota IVARegIpotCatBolloTassa Ipot
Qualsiasi fabbricato strumentalePrivatoChiunqueNon consentita9% (min 1000,00)50,0050,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatricePrivatoIrrilevanteObbligatoriaNO22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa costruttrice o ristrutturatriceSoggetto IVAIrrilevanteObbligatoriaNO22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditricePrivatoSenza opzione IVAEsenteNO200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditricePrivatoSe c’è opzione IVAApplicata su opzione del venditoreNO22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditriceSoggetto IVASenza opzione IVAEsenteNO200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto entro 5 anni dalla ultimazioneImpresa rivenditriceSoggetto IVACon opzione IVAApplicata su opzione del venditoreSI22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneQualsiasi impresaPrivatoSenza opzione IVAEsenteNO200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneQualsiasi impresaPrivatoCon opzione IVAApplicata su opzione del venditoreNO22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneQualsiasi impresaSoggetto IVASenza opzione IVAEsenteNO200,003%1%230,0090,00
Fabbricato strumentale venduto oltre 5 anni dalla ultimazioneQualsiasi impresaSoggetto IVACon opzione IVAApplicata su opzione del venditoreSI22% (10% se Tupini)200,003%1%230,0090,00


COMPRAVENDITE DI TERRENI TRA PRIVATI

Tipo di immobileVenditoreAcquirenteAgevolazione PPCRegime IVAReverse ChargeAliquota IVARegIpotCatBolloTassa Ipot
Terreno agricoloPrivatoColtivatore diretto / IAP (iscritto nella sezione INPS)Si, se scelta dall’acquirente200,00200,001% (min 200,00)90,00
Terreno agricoloPrivatoNon coltivatoreNO12% (min 1000,00)50,0050,00
Terreno non agricoloPrivatoPrivatoNO9% (min 1000,00)50,0050,00


CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA IMMOBILIARE TRASCRITTI

Tipo di immobileVenditoreAcquirenteReg su attoReg su caparraReg su accontiIpotBolloTassa Ipot
QualunqueChiunqueChiunque200,000,5% (no min)3% (no min) *no se acconti soggetti a IVA50,00155,0035,00


DONAZIONI IMMOBILIARI

Tipo di immobileDonanteDonatarioRegIpotCatBolloTassa Ipot
Fabbricato abitativo (esclusi A1, A8, A9)ChiunquePrivato con “prima casa”200,00200,00230,0090,00
Fabbricati abitativi A1, A8, A9 - Fabbricati strumentali - TerreniChiunquePrivato senza “prima casa” - Persone giuridiche2% (min 200,00)1% (min 200,00)230,0090,00


DIVISIONI IMMOBILIARI

ImponibileCondividentiRegIpotCatBolloTassa Ipot
Intera massa se divisione senza conguagli - Massa al netto del conguaglio se divisione con conguagliChiunque1% (min 200,00)200,00200,00230,0090,00
ConguaglioChiunque2% (min 1000,00 - 1a casa) - 12% (min 1000,00 - terr agr) - 9% (min 1000,00 altro)50,0050,00


Quadri sinottici collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Schema riassuntivodella tassazione degli atti di trasferimento di fabbricati"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti