Risoluzione N. 29/E, Cessione di crediti vantati nei confronti del GSE


Roma, 3 aprile 2012

OGGETTO Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Cessione di crediti vantati nei confronti del GSE, allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine ricevuto da una banca, art. 15 e ss., DPR 29 settembre 1973, n. 601
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente

Quesito

L’istante, TIZIA, fa presente che la società ALFA s.r.l. ha realizzato un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare ed ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. – una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di
energia elettrica.
Per effetto della convenzione, la società ALFA acquisisce il diritto a percepire le tariffe incentivanti sino al 6 maggio 2030.
Detta società intende effettuare una cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti di GSE (costituiti dalle tariffe incentivanti) , allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento erogato dalla Banca BETA a seguito della conclusione di un contratto di mutuo, stipulato in data 3 luglio 2009.

Il pagamento delle predette tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE direttamente in favore della banca cessionaria.
L’istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, da riservare all’operazione in esame.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che il contratto di cessione del credito che si intende stipulare rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e pertanto, risulti esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.
A parere dell’istante, infatti, il contratto di cessione di un credito, stipulato a scopo di garanzia di un finanziamento, a medio e lungo termine, rientra tra le vicende di esecuzione, modificazione ed estinzione del finanziamento stesso, esplicitamente contemplate dalla disposizione contenuta nel citato articolo 15.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il DPR n. 601 del 29 settembre 1973 stabilisce, all’articolo 15, comma 1, che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da
chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali,… sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative…”.
Al riguardo, si precisa che si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia superiore ai 18 mesi.
Ai sensi del successivo art. 17 del medesimo decreto, viene, inoltre, stabilito che le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Nell’ambito di applicazione della disposizione recata dal citato articolo 15 rientrano, quindi, oltre alle operazioni di finanziamento intese in senso stretto anche gli altri atti comunque inerenti al contratto di finanziamento, compresi quelli volti alla esecuzione, modificazione ed estinzione del prestito.
Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in commento anche le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate.
Come già chiarito dall’amministrazione finanziaria, tra l’altro con le risoluzioni n. 310273 del 18 aprile 1988 e n. 310932 del 4 aprile 1989, al fine di stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’atto concluso occorre valutare l’inerenza dello stesso all’operazione di finanziamento.
Nel caso di specie, la cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti e futuri, di cui ALFA è titolare nei confronti del GSE, a garanzia del rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a garantire l’estinzione del debito assunto da ALFA nei confronti della Banca.
Nella bozza di contratto di cessione del credito, allegata all’istanza di interpello, viene, infatti, ribadito che “Il cedente cede pro solvendo e allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento di cui in premessa, al cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE …”.
La cessione del credito, ancorché configuri un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assume quindi la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso e deve essere, quindi, ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del DPR n. 601 del 1973.
Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 febbraio 2009, n. 2734, ha, infatti, affermato, in relazione alla disposizione recata dall’articolo 15 del DPR n. 601/1973, che “dall’interpretazione letterale e logica della norma si ricava che la stessa, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni”), include nell’agevolazione tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche la ‘modificazione ed estinzione’ delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, “le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
finanziamenti”: per la norma, quindi, anche le “cessioni di credito” fruiscono dell’esenzione quante volte siano state stipulate “in relazione” a finanziamenti a medio/lungo termine”.
In considerazione dell’ampia formulazione adottata dal citato articolo 15, si ritiene, quindi, che la cessione del credito oggetto della presente istanza di interpello posta in essere a scopo di garanzia del contratto di mutuo stipulato tra la società ALFA e la Banca BETA, rientri nell’ambito di applicazione della citata disposizione e risulti, pertanto, esente dall’applicazione delle imposte di registro e bollo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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