L'importanza della differenziazione tra cose contraddistinte dalla consumabilità giuridicamente intesa e cose inconsumabili appare in larga misura coincidente con quella evidenziata a proposito delle analoghe considerazioni svolte in tema di fungibilità o infungibilità del bene:
- viene in primo luogo in esame il fatto che i beni consumabili possono essere oggetto solo di mutuo, poichè l'utilità semplice impedisce la restituzione in natura e postula il passaggio in proprietà al mutuatario, il quale sarà tenuto unicamente alla restituzione del tantundem. I beni inconsumabili possono invece esser dati in comodato poiché sono restituibili in natura: l'utilizzo del bene anche ripetuto non ne ha fatto venir meno l'essenza.
Giova rammentare che anche il bene consumabile può esser dato in comodato se l'utilizzo che se ne fa è soltanto ad ostentationem;
nota1- relativamente alle cose consumabili non è possibile la costituzione di diritti reali minori parziari di godimento nota2: l'usufrutto infatti non sarebbe possibile senza far venir meno l'essenza del bene.
La salvezza della sostanza delle cose concesse in usufrutto è elemento essenziale della figura. E' invece possibile il
quasi usufrutto (
art.995 cod.civ.). In questo caso l'obbligazione dell'usufruttuario consiste nel pagare il valore dei beni consumabili ovvero di restituirne altri di eguale qualità ed in pari quantità.
Note
nota1
Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.126.
top1nota2
Si veda, tra gli altri, Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.63.
top2Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007