Rilevanza della distinzione tra cose consumabili e cose inconsumabili



L'importanza della differenziazione tra cose contraddistinte dalla consumabilità giuridicamente intesa e cose inconsumabili appare in larga misura coincidente con quella evidenziata a proposito delle analoghe considerazioni svolte in tema di fungibilità o infungibilità del bene:

  1. viene in primo luogo in esame il fatto che i beni consumabili possono essere oggetto solo di mutuo, poichè l'utilità semplice impedisce la restituzione in natura e postula il passaggio in proprietà al mutuatario, il quale sarà tenuto unicamente alla restituzione del tantundem. I beni inconsumabili possono invece esser dati in comodato poiché sono restituibili in natura: l'utilizzo del bene anche ripetuto non ne ha fatto venir meno l'essenza.
Giova rammentare che anche il bene consumabile può esser dato in comodato se l'utilizzo che se ne fa è soltanto ad ostentationem; nota1
  1. relativamente alle cose consumabili non è possibile la costituzione di diritti reali minori parziari di godimento nota2: l'usufrutto infatti non sarebbe possibile senza far venir meno l'essenza del bene.
La salvezza della sostanza delle cose concesse in usufrutto è elemento essenziale della figura. E' invece possibile il quasi usufrutto (art.995 cod.civ.). In questo caso l'obbligazione dell'usufruttuario consiste nel pagare il valore dei beni consumabili ovvero di restituirne altri di eguale qualità ed in pari quantità.

Note

nota1

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.126.
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nota2

Si veda, tra gli altri, Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.63.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007


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