Riduzione del capitale (società in nome collettivo)



Ai sensi dell'art. 2306 cod. civ. la deliberazione di riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Comunemente si ritiene che la norma assuma in considerazione la sola riduzione del capitale sociale per esuberanza e non quella per perdite. Infatti quale concreta modalità di esecuzione dell'operazione viene indicato il rimborso ai soci delle quote pagate ovvero la liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti. Notevole è anche l'utilizzo da parte del legislatore del termine "deliberazione", quasi ad alludere all'assunzione della relativa decisione nell'ambito di un organo collegiale di tipo assembleare. Nonostante ciò, non pare che l'operazione di riduzione del capitale, in quanto modificazione dell'originario contratto sociale, possa sottrarsi all'espressione dell'unanime consenso di tutti i soci, secondo il principio generale espresso dall'art. 2252 cod. civ. . Al di là di quest'osservazione la ratio dell'art. 2306 cod. civ. è sicuramente quella di proteggere direttamente i creditori sociali prevedendo una apposita procedura nel cui ambito essi possano esprimere il proprio dissenso rispetto ad una decisione che viene indubbiamente a depauperare la consistenza patrimoniale della società. Il meccanismo dell'opposizione vale anche ad indurre i soci a meditare sull'opportunità di procedere alla riduzione.

Una volta proposto il rimedio sarà onere del creditore provare l'esistenza del pregiudizio che la riduzione comporterebbe per il proprio creditonota1.

Sull'opposizione deciderà il tribunale, il quale ben potrà disporre, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.

Oltre che all'ipotesi della riduzione del capitale per esuberanza il modo di disporre dell'art. 2306 cod. civ. si attaglia anche ai casi del recesso o dell'esclusione del singolo socio. Entrambe queste eventualità infatti producono l'effetto di rendere necessario (a meno che la situazione debitoria della società fosse tale da palesare la perdita integrale del valore dei conferimenti) il rimborso delle quote pagate in sede di costituzione della società. Non sarà dunque sufficiente l'espressione del consenso unanime dei soci in relazione alla volontà di uno di essi di recedere: occorrerà altresì, allo scopo di perfezionare l'uscita di scena del recedente, attendere lo spirare del termine di cui alla norma in considerazione per poter procedere al rimborso del conferimento ed alla correlativa riduzione del capitale sociale.

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Note

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Così Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 337. Da altri si è sostenuto, al contrario, che l'onere probatorio, ovviamente di segno contrario, dovrebbe sussistere in capo alla società. Essa (e non i creditori sociali) dovrebbe dimostrare l'ininfluenza della riduzione del capitale rispetto al rischio di insoddisfacimento delle prestese creditorie: cfr. Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 307.
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Bibliografia

  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955

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