Requisizioni



Ricorrendo gravi e urgenti necessità pubbliche, sia militari che civili, qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere requisito contro il pagamento di una giusta indennità (art. 835 cod.civ.).

Con il termine "requisizione" è possibile indicare sia la requisizione della proprietà, vale a dire sostanzialmente un'espropriazione, sia la requisizione dell'uso nota1 . Quest'ultima, come tale, lascia permanere immutata la titolarità della proprietà del bene.

In entrambe le ipotesi la requisizione si pone come diversa dall'"espropriazione" poiché la pubblica utilità risulta connotata ulteriormente da necessità pubbliche gravi ed urgenti. Ciò si riflette anche sulle modalità di esecuzione pratica dell'atto ablatorio, differenti rispetto a quelle in tema di espropriazione (L. 8 giugno 1925, n. 969; T.U. 31 gennaio 1926, n. 452; R.D. 13 febbraio 1923, n. 215, art. 22). L'indennità va determinata in relazione al valore della proprietà o a quello dell'uso, secondo che la requisizione concerna l'una o l'altro.

In base allo stesso presupposto della requisizione (gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili), quando invece di beni singoli si tratta di "aziende", commerciali od agricole (comprese nelle prime anche le "aziende industriali"), l'amministrazione pubblica può in via alternativa imporre particolari vincoli o obblighi di carattere temporaneo (art. 836 cod.civ.) nota2.

In questi casi non viene prevista la corresponsione di alcuna indennità, dal momento che il proprietario non è privato del diritto o dell'utilizzo del bene, essendo soltanto obbligato a criteri coatti d'esercizio.

Quanto detto deve essere posto tuttavia in relazione al tema dei c.d. atti di "espropriazione larvata": pertanto qualora i vincoli in parola si dovessero tradurre in una diminuzione della normale ed essenziale fruizione del bene, la corresponsione di un indennizzo si imporrebbe, in virtù della natura sostanzialmente espropriativa del vincolo.

Note

nota1

E' necessario precisare che la requisizione in proprietà può riguardare solo cose mobili, mentre la requisizione in uso può essere praticata anche per gli immobili. La requisizione in proprietà di un immobile rientrerebbe in realtà configurerebbe espropriazione. Si veda, tra gli altri, Stipo, Requisizione, in Enc. giur.; Verbari, Requisizione, in Enc. dir..
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nota2

La dottrina è concorde nel definire questa norma "vacua, inutile, programmatica", opinione suffragata dal fatto che sino ai giorni nostri non si rinvengono applicazioni in giurisprudenza. Cfr. Palma, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 325, e Gambaro, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.112.
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Bibliografia

  • GAMBARO, Il diritto di proprietà, Milano, 1955
  • PALMA, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, 1982
  • STIPO, Requisizione, Roma, Enc. Giur, XXVI, 1991
  • VERBARI, Requisizione, Milano, Enc. Dir, XXXIX, 1988

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