I contratti di gioco e scommessa, ovviamente nella loro struttura lecita o semplicemente tollerata, sono pacificamente ritenuti atti privi di solennità, per cui per gli stessi non è richiesta alcuna particolare forma scritta a pena di nullità. Sono cioè atti negoziali a forma libera
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A ciò fanno eccezione le regole disposte per le lotterie pubbliche ed il lotto, laddove si prevede la validità della giocata solo quando la stessa sia ricevuta presso i soggetti autorizzati, tenuti a rilasciare apposita bolletta, e la relativa matrice sia depositata nell'apposito archivio tenuto presso l'intendenza di Finanza
nota2.
Note
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De Luca, Cogliandro, D'Auria, Lonza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.519.
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E' opinione comune che la bolletta del lotto pubblico configuri un documento di legittimazione a ritirare la vincita effettuata e non integri gli estremi di un titolo di credito (cfr. Valsecchi,
Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.168; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.489).
top2Bibliografia
- DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
- MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
- VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986