Requisiti dell'interprete




La legge notarile richiede che l'interprete ex art. 56 l.n., necessario nel caso di intervento in atto di sordo che non può leggere l'atto, abbia tutti gli stessi requisiti per essere chiamato a fungere da testimone, ad eccezione di un eventuale vincolo di parentela o coniugio col soggetto portatore di handicap (art. 56, III comma l.n.).



La nomina dell'interprete già attribuita al Pretore del mandamento in cui ha la residenza il soggetto sordo, ora è stata attribuita al Presidente del Tribunale, territorialmente competente, a seguito del D. Lgs. n. 51 del 1998 (art. 233 comma 1 lett. C ) e della Legge 16 giugno 1998 n.188 nota1.

Il compito attribuito all'interprete, gli impedisce, per espressa previsione della legge, di svolgere altri incarichi nell'ambito dell'atto da stipulare (e non solo quelli di testimone o fidefaciente).

Anche quest'interprete é soggetto al giuramento già previsto dall'art. 55 l.n. primo capoverso, con la stessa formula e lo stesso obbligo di menzione in atto (Cass. Civ. Sez. III, 11433/96 ; Cass. Civ. Sez.Unite, 692/76 ).

L'ultima parte dell'art. 56 l.n. prescrive che anche l'interprete del sordo proceda a sottoscrivere l'atto e ad apporre le firme marginali.

La mancata sottoscrizione dell'interprete in fine dell'atto e a margine dello stesso troverebbe quindi una doppia sanzione di natura disciplinare, quella prevista autonomamente per i n. 10 e 12 dell'art. 51 l.n., e quella ben più grave prevista per l'art. 56 l.n..

Per quanto riguarda la lettura del documento, il notaio darà lettura dell'atto e l'interprete procederà alla "traduzione" nei confronti della parte priva dell'udito incapace di leggere.

Note

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Per quanto riguarda la necessità o meno della allegazione del decreto di nomina, si propende per la risposta negativa, per le ragioni espresse nel commento all'art. 51 n. 3, l.n..
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