Tra le attività che la legge attribuisce, in termini di competenza, al notaio pubblico ufficiale c'è quella dell'elevazione dei protesti cambiari.
In conseguenza di tale attribuzione, la Legge 12 giugno 1973, n. 349, agli artt.
7 e
13 , nel conferire al notaio il diritto al protesto, gli impone di annotarlo in un repertorio speciale, che deve essere vidimato e tenuto secondo le regole generali che la legge notarile prevede per gli altri due repertori ( inter vivos e mortis causa )
nota1.
Anche il modello conforme di questo repertorio è stato definito col D.M. 6 novembre
1991 , che consente la tenuta di detto repertorio sia col sistema manuale, che col sistema meccanografico.
Rimangono fermi anche per il repertorio dei protesti cambiari i principi fondamentali indicati per gli altri repertori notarili, e cioè che si tratta di atto pubblico, che contiene alcune attestazioni del notaio almeno per quanto riguarda il numero progressivo, la data ed il luogo di elevazione, l'esecuzione del protesto mediante presentatore o meno.
Anche tale repertorio, prima della sua utilizzazione deve essere idoneamente vidimato, e la violazione di tale prescrizione comporta la sanzione disciplinare della sospensione ex art.
138, I coma, l.n., connessa al disposto dell'art.
64 l.n..
Note
nota1
In precedenza i dati relativi ai protesti cambiari trovavano posto all'interno del repertorio inter vivos.
top1Prassi collegate
- Quesito n. 4-2018/DI e Tributario n. 42-2018/T, Imposta di bollo sui protesti digitali
- Quesito n. 103-2014/A, Inghilterra – titoli di credito: protesto di bill of exchange
- Quesito 10-2008/C, Protesto di assegni bancari