ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE TERRITORIALE1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;
b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;
c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui l’elemento in questione è situato.
3. In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata ai sensi dell’articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto.