Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 54


PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 48.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.

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