Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 94


DIRITTI PROCEDURALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MODELLO DI IA PER FINALITÀ GENERALI
In vigore dal 1 agosto 2024

1. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori del modello di IA per finalità generali, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.

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