Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 39


ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PAESI TERZI
In vigore dal 1 agosto 2024

1. Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 39"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti