Regolamento CE del 1997 numero 1103 art. 2


Qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione, si presume, e la presunzione è confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94. Il regolamento (CE) n. 3320/94 è abrogato.
Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato

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