Regio Decreto Legge del 1926 numero 765 art. 20


E' obbligatorio per i comuni dichiarati stazioni di cura, di
soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un
piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
I comitati coadiuveranno le amministrazioni comunali e
contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.
I comuni ed i comitati possono, per le espropriazioni per opere
igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di
soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15
gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

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