Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 263


RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
1. Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n. 995.
2. Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.
3. Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.

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