Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 233


MERCATO DI VOTO
1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

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