Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 137


RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
3. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
5. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
6. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
8. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 124, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi dal comma 10 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 del medesimo decreto)

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