Regio Decreto del 1938 numero 1165 art. 34


Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti, prescrivendo volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti.
L'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini. In quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio (Si veda ora, anche il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni).

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