Regio Decreto del 1933 numero 215 art. 6


L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.
Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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