Regio Decreto del 1933 numero 215 art. 2


Delle bonifiche
Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.
Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:
a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.
Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

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