Regio Decreto del 1922 numero 1403 art. 2


Le nuove tariffe di rendite vitalizie immediate si applicano ai versamenti eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto: quelle di rendite vitalizie differite si applicano ai versamenti eseguiti dal 1° gennaio 1920, salvo quanto è disposto nel comma seguente.
Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie in corso al 31 dicembre 1919 si applica, pei versamenti eseguiti dopo questa data, la tariffa del ruolo mutualità approvata col presente decreto se si tratta di assicurazioni a capitale alienato, ed invece la tariffa di cui all'allegato III del R. decreto 30 agosto 1919, n. 1808, se si tratta di assicurazioni a capitale riservato.
Le liquidazioni di rendite fatte fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto restano invariate.

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