Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 92


Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale che, firmato dai periti e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, affinché provveda alla designazione.

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