Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 78


Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, la denunzia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento.
L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra.

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