Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 74


Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione
Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragione di territorio.
Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere.
L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.
Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa.

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