Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 59


Per gli atti tra vivi differenti dalla alienazione si seguiranno le norme dell'articolo 57.
Ugualmente si procederà per tutte le altre dimissioni di possesso.
Nei casi di cui al presente articolo l'originario possessore continuerà ad essere responsabile, a norma di legge, della conservazione della cosa fino a quando il Ministero, con avviso a lui e al nuovo possessore, non abbia preso atto dell'avvenuto mutamento.

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